Art. 4.
(Requisiti per il rilascio del certificato).

      1. Ai fini del rilascio del certificato, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

          a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante deve essere iscritto al registro delle imprese;

 

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          b) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti, devono rispondere a criteri di qualificazione professionale comprovando di avere svolto per almeno due anni attività professionali nel campo indicato, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, ovvero di dipendente o di collaboratore familiare;

          c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), il richiedente deve dimostrare di avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado e di aver partecipato ad almeno un corso di formazione specifico organizzato dall'associazione di appartenenza e a un corso per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche riconosciuto dall'Unione europea.

      2. In caso di società, il legale rappresentante può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini del rilascio del certificato. Il certificato può essere rilasciato anche a società costituite all'estero operanti in Italia, con il possesso dei medesimi requisiti di cui al presente articolo.